Contenuti realizzati grazie al
contributo reso a titolo gratuito da Pierpaolo di Lorenzo, Raffaella
M. Lombardi e Mauro Moroni del team legale del Gruppo Telecom Italia,
nell’ambito di un’iniziativa pro bono per Save the Children.
Le norme sull’ascolto del minore nel processo penale si applicano a tutti i minorenni, anche se sono cittadini stranieri.
Risaltano però due
questioni potenzialmente discriminanti in particolare per i minori stranieri:
1. quella dell’imputabilità, in quanto
la valutazione della capacità di intendere e di volere di un ragazzo
italiano è molto diversa da quella di un ragazzo nato in un diverso
paese, con problemi di lingua, di inserimento, di identità
culturale, di sopravvivenza;
2. quella dell’identità, con
particolare riferimento all’età del minore straniero, perché la
maggior parte dei ragazzi stranieri che vengono denunciati o
arrestati sono sprovvisti di documenti o sono in possesso di
documenti non validi.
La corretta attribuzione dell’età
esatta e di eventuali cause di non imputabilità è, invece,
fondamentale per l’applicazione o meno di norme a tutela minore. In particolare:
“quando vi è incertezza sulla minore
età dell’imputato, il giudice dispone, anche d’ufficio, perizia.
Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età,
questa è presunta ad ogni effetto.” (art. 8 del D.P.R. 448/1988).
Per acquisire maggiori dati sull’età dell’indagato, sono
indispensabili valutazioni mediche, quali
ad esempio misurazioni antropometriche, rilievi dentari e,
soprattutto, radiografie (in particolare quella del polso, del gomito
e del bacino).
Accertamenti sull’età del minore nel processo penale
Il potere di compiere queste attività è della
polizia giudiziaria. L’articolo 349, comma 2, c.p.p. prevede non
meglio precisati “altri accertamenti” ai fini
dell’identificazione della persona sottoposta alle indagini.
La polizia giudiziaria deve attivarsi
entro le dodici ore concesse “per la identificazione” dal comma 4
dell’art. citato. Nel procedere all’esame per la determinazione
dell’età del fermato, la polizia giudiziaria potrà avvalersi di
sanitari, dentisti etc. nominandoli propri consulenti ex art. 348
comma 4 c.p.p..
Di grande rilievo è anche l’obbligo
di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina
del paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui sia
adottata nei suoi confronti un provvedimento in materia, fra l’altro,
di libertà personale e di tutela dei minori.
In caso però il minore abbia fatto istanza di asilo, è vietato contattare le autorità dello stato di provenienza 8articolo 2 del decreto legislativo 286/98).
Numerosi sono i casi in cui il servizio
sociale, sia quello ministeriale che, direttamente o indirettamente,
quello dell’ente locale, si trova a dover seguire un minore straniero
coinvolto nel processo penale.
Infatti le disposizioni sul processo
penale minorile prevedono che l’autorità giudiziaria si avvale dei
servizi sociali “in ogni stato e grado dei procedimento” (art.
6). In particolare, il minore può essere affidato al servizio
sociale per la attuazione della “messa alla prova” (art. 28
disp. proc. pen. min.), per compiere accertamenti sulla personalità
del minore (art. 9 disp. proc. pen. min.), nel corso
dell’applicazione di misure cautelari (art. 19 disp. proc. pen.
min.), nel procedimento per l’applicazione di misure di sicurezza
(art. 36 disp. proc. pen. min.).
Se non vi sono particolari problemi per
questa assistenza per quanto riguarda i minori stranieri presenti
regolarmente sul territorio, cui va riservato lo stesso trattamento
giuridico del minore italiano, la questione si pone relativamente ai
minori irregolari, sia perché entrati clandestinamente, sia perché
non più in regola con la normativa relativa al soggiorno.
Soprattutto in passato, l’incertezza
normativa aveva lasciato spazio a orientamenti assai diversi, alla
luce degli interventi normativi, si può affermare che anche il
minore irregolare gode del medesimo trattamento giudiziario.
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