Nella seduta del 27 novembre 2012, la Camera ha approvato in via definitiva il testo unificato dei progetti di legge che equipara i diritti dei figli di genitori non coniugati a quelli dei figli nati da coppie sposate.
Leggi il testo della legg pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012, n. 293.
Le novità in breve:
Per figli naturali e figli legittimi vi è da ora un unico status giuridico di figlio. Scompare ogni distinzione linguistica e la legge si riferirà ad essi solo con il termine "figli".
Per la prima volta, la legge riconosce che il vincolo tra figlio e genitore non sposato ha effetto anche nei confronti dei parenti del genitore, con relativi diritti e obblighi di assistenza morale e materiale, oltre che di successione.
Inoltre, il figlio nato fuori dal matrimonio può ora essere riconosciuto dai genitori, sia congiuntamente sia separatamente dalla madre e dal padre, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona al concepimento.
Il riconoscimento del figlio ha effetto se il minore che ha almeno 14 anni vi acconsente. Le nuove norme abbassano l’età da 16 a 14 anni per l’assenso. Al di sotto dei 14 anni, il riconoscimento del figlio ha effetto solo se vi acconsente il genitore che ha riconosciuto per primo il figlio.
Nell’interesse del minore, il giudice potrà autorizzare il riconoscimento dei figli nati da persone unite da vincolo di parentela in linea retta o collaterale di secondo grado, o tra affini in linea retta, al fine di dare maggiore tutela anche i figli nati in situazioni legate ad abusi familiari.