Le nuove norme che prevedono tutele per i minorenni stranieri soli in Italia sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile.

Da quando si applica la nuova legge? 

Dal 6 maggio 2017.

Cosa prevedono le nuove norme?


Procedure chiare 
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione garantendone l’uniformità a livello nazionale. Attualmente, non esiste infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che con questa legge dovrebbe invece essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso. Si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura. 
Accoglienza adeguata
Per la prima volta si disciplina un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate esclusivamente ai minori per la prima accoglienza, dove i minori possono permanere non più di 30 giorni e un successivo passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale e una capacità adeguata ai flussi in arrivo. Viene poi attivata una banca dati nazionale per gestire in modo coordinato l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le Regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di necessità e bisogni specifici dei minori stessi (attraverso una “cartella sociale” condivisa che accompagnerà il minore nel suo percorso).
Ricerca delle famiglie
Viene prevista per tutti la necessità di svolgere indagini familiari da parte delle Autorità competenti nel superiore interesse del minore e vengono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
Permessi di soggiorno
Spariscono i permessi di soggiorno utilizzati per consuetudine o mai utilizzati, come ad esempio il permesso di soggiorno per affidamento, attesa affidamento, integrazione del minore, e si fa invece più semplicemente riferimento ai soli permessi di soggiorno per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Tutori 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare ad ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove inoltre lo sviluppo dell’affido familiare, come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
Scuola e cure 
Sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, con misure che superano gli impedimenti burocratici che negli anni non hanno consentito ai minori non accompagnati di esercitare in pieno questi diritti, come ad esempio la possibilità di procedere all’iscrizione al servizio sanitario nazionale, anche prima della nomina del tutore e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età non si possieda più un permesso di soggiorno. È prevista infine la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
Diritto di essere ascoltati e di difesa
Per la prima volta infine sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all’ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della Pubblica Amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
Una particolare attenzione viene dedicata ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l’Italia si impegna a favorire tra i Paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori, nel loro superiore interesse.
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