Fino a quando i genitori devono mantenere i figli?

Entrambi i genitori, secondo le loro reali possibilità economiche, hanno l’obbligo di mantenere i propri figli, anche qualora siano nati fuori dal matrimonio.

Tale obbligo persiste, valutate le necessità caso per caso, anche oltre il compimento del loro diciottesimo anno di età. Infatti, l’onere grava sui genitori fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica e purché il mancato raggiungimento dell’autosufficienza non derivi da negligenza o dipenda dal comportamento colposo del figlio stesso.

Il mantenimento del figlio maggiorenne

La legge stabilisce che il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente” il pagamento di un assegno periodico – c.d. “assegno di mantenimento” –  che, salvo diverse indicazioni, deve essere versato direttamente all’interessato (Codice Civile, Art. 337 septies – Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).

Il diritto o meno a un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne viene valutato quindi dal Giudice caso per caso, indagando con attenzione se la difficoltà del figlio maggiorenne a rendersi indipendente economicamente sia dovuta o meno a cause a lui imputabili.

Particolare attenzione è posta a tutela del figlio maggiorenne portatore di handicap che ha il diritto invece di ricevere integralmente tutte le garanzie cui ha diritto un figlio minorenne.

Cosa comprende l’assegno di mantenimento?

Ciascun genitore ha l’obbligo di contribuire al mantenimento nei limiti delle sue reali possibilità economiche.

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne concerne sia le spese ordinarie (vitto. alloggio, abbigliamento) che quelle straordinarie (in particolare istruzione e formazione) e potrebbe comprendere anche alcune attività ricreative e di svago.

Come si ottiene l’assegno di mantenimento?

Per ottenere l’assegno di mantenimento il figlio maggiorenne può rivolgersi personalmente ai genitori.

Qualora questi dovessero rifiutare, può farsi aiutare da un avvocato specializzato in diritto di famiglia che aiuti a una risoluzione della controversia in via extragiudiziale (senza adire quindi il Tribunale).

Se non si riesce ad arrivare ad una soluzione condivisa da genitori e figlio, quest’ultimo può  chiedere al Tribunale Civile competente territorialmente (il Tribunale dove abita) di decidere se e come i genitori debbano contribuire al suo mantenimento. Il figlio può fare questa domanda anche durante il processo di separazione o divorzio dei genitori.

Fino a quando può essere disposto il mantenimento del figlio maggiorenne?

La possibilità per il figlio maggiorenne di essere mantenuto dai propri genitori, gravita intorno all’importante concetto di “autosufficienza economica”. Il diritto al mantenimento dovrebbe pertanto essere garantito fintanto che non venga dimostrato che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, oppure che non sia sia reso ancora economicamente indipendente per colpa a lui imputabile.

Attenzione! Una parte della Giurisprudenza ha individuato tuttavia nel limite dei 34 anni la soglia di età entro la quale lo stato di disoccupazione o non autosufficienza economica non sarebbe comunque più giustificato (Ordinanza del 29 marzo 2016 del Tribunale di Milano).

I genitori si liberano dall’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne ottenendo dal Tribunale della zona in cui risiedono una dichiarazione i cui il giudice afferma che l’obbligo è cessato. Il genitore deve dimostrare che:

1) Il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica. Più specificatamente, l’obbligo al mantenimento si interrompe pertanto quando il figlio raggiunge un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in modo stabile con un lavoro non precario corrispondente alle sue aspirazioni (Corte di Cassazione, sentenze n. 27377/2013 e n. 18/2011, 14123/2011, n. 1773/2012).

2) Il figlio non si impegna per raggiungere l’indipendenza economica. Il figlio maggiorenne ha l’onere di dimostrare di impegnarsi per avere una formazione e trovare un lavoro che corrisponda alle sue concrete capacità ed aspirazioni. I genitori sono esonerati infatti dall’obbligo di mantenimento quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica dipende da negligenza o comunque da fatto imputabile al figlio. Non è dovuto l’assegno qualora il figlio maggiorenne opponga un rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte, ovvero dimostri colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (Cass. sent. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013, n. 1585/2014, n. 12063/2017).

Alcuni casi particolari in cui continua ad essere necessario il mantenimento.

A titolo di esempio e non esaustivo, il figlio maggiorenne dovrebbe godere del mantenimento da parte del genitore anche nel caso in cui: percepisce uno stipendio ma sta ancora completando la sua formazione (Cass. sent. n. 8714/2008);

– svolge un lavoro precario e a tempo limitato (Cass. sent. n. 8227/2009);

– sta svolgendo un apprendistato (Cass. sent. n. 407/2007);

– sta svolgendo un lavoro non qualificato in attesa di conseguire un titolo di studio che gli permetterà di svolgere un lavoro maggiormente qualificato;

-sta svolgendo un dottorato di ricerca (Cass. Sent. n. 2171/2012);

-ha deciso di proseguire i suoi studi specializzandosi (Cass. Sent. n. 10207/ 2017).

Cosa succede se il genitore si rifiuta di pagare il mantenimento?

Il rifiuto di pagare il mantenimento ai figli e agli altri familiari in caso di bisogno è un reato.

Il Codice penale punisce con la reclusione fino a un anno e la multa fino a 1032 euro il genitore che si sottrae all’obbligo di assistenza ai figli (Codice Penale, Art. 570  – Violazione degli obblighi di assistenza familiari).

Esiste un obbligo di mantenimento verso il figlio maggiorenne che ha formato una nuova famiglia?

Nel caso in cui il figlio maggiorenne – che versa in difficoltà economiche – abbia formato una nuova famiglia e abbia avuto egli stesso a sua volta dei figli, i nonni potrebbero essere chiamati a versare un assegno di mantenimento per contribuire non solo al sostentamento dalla del figlio maggiorenne ma anche dei nipoti. Ciò può avvenire solo nel caso in cui ci sia un’impossibilità oggettiva al mantenimento della nuova prole da parte dei genitori. L’obbligo di mantenimento da parte dei nonni è per salvaguardare l’assoluto benessere del minore (Cass. sent. n. 251/2002, n. 10419).

Come si può ottenere l’aiuto di un avvocato? a  chi posso rivolgermi per ulteriori informazioni?

E’ possibile contattare direttamente un avvocato specializzato in diritto della famiglia, anche attraverso le associazioni di categoria, come ad esempio:

AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori

AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia

CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

UNCM – Unione Nazionale Camere Minorili

Inoltre, in molte città grandi e piccole, sono attivi servizi pubblici e privati convenzionati con il Comune che possono offrire l’assistenza di avvocati specializzati in modo gratuito per te (a spese dello Stato). Per chiedere il patrocinio a spese dello Stato bisogna avere un reddito basso (reddito inferiore a 11.493,82 euro, maggiorato di 1.032,91 per ogni componente in più nel nucleo familiare).

E’ possibile rivolgersi per avere ulteriori informazioni anche ai Consultori Familiari, attivi presso le Aziende Sanitarie Locali, ai servizi di mediazione familiare o ai Centri Antiviolenza che generalmente offrono consulenza legale nell’ambito del diritto di famiglia.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile inoltre recarsi presso gli Sportelli Legali di Save the Children.