Dipende. A seconda della quantità e di altre circostanze, puoi avere conseguenze.
Il consumo di sostanze stupefacenti (inclusa la marijuana) non è reato da quando gli italiani votarono al Referendum del 1993. Tuttavia, chi viene trovato con della droga addosso può avere effetti negativi sia per le conseguenze sulla patente che per il rischio di trovarsi indagato per spaccio.
1. Possesso di droga per uso personale
Avere con se’ della droga per uso personale non è un comportamento punito dal Codice Penale. 
Possono essere applicate delle sanzioni amministrative, come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti (vedi il testo di questo articolo in fondo a questa pagina: Stupefacenti: norme sulla responsabilità dei minori per uso di droghe ). 
La sanzione non viene segnata sulla fedina penale. 
Anche se non è reato, il possesso di droghe è comunque punito con una sanzione amministrativa. 
La sanzione consiste nella sospensione o con il divieto di ottenere la patente (patentino di guida), oppure il porto d’armi, oppure il passaporto e la carta d’identità per andare all’estero, o anche il permesso di soggiorno (per chi non è cittadino italiano).
Tenere della marijuana o altra droga addosso o nel bagaglio può essere considerato  reato di “detenzione a fini di spaccio”, se la quantità è maggiore di quanto serva al consumo personale per una o due occasioni. Ma si valutano anche altri elementi: ad esempio, si considera un reato per spaccio se la droga è confezionata in piccole dosi, oppure se si ha un apparecchio di misurazione (ad esempio, un bilancino).
La quantità massima che si può detenere (Quanità Massima Detenibile) è il limite oltre il quale la legge prevede l’applicazione della pena.
Tale quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza, secondo una tabella del Ministero della Salute nel decreto 
dell’ 11 aprile 2006: Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis.
Per le sostanze Cannabis – THC – (marijuana, hashish) la quantità massima che si può detenere senza essere punibili è di  500 milligrammi di principio attivo, pari a 5 grammi di sostanza lorda.
In questo caso la punizione prevista è la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. è prevista dall’articolo 73 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti (vedi il testo di questo articolo in fondo a questa pagina: Stupefacenti: norme sulla responsabilità dei minori per uso di droghe ). 


2. Quando si tratta di spaccio, secondo la legge?
 La valutazione viene effettuata non solo tenendo conto della quantità detenuta, ma anche di altri parametri, come il possesso di grandi quantità di denaro, le modalità di presentazione della sostanza, la suddivisione in dosi, ecc..
La denuncia penale viene, inoltre, attivatase sono superate le dosi minime di principio attivo contenute nella sostanza sequestrata. 
Al di sotto di tali limiti si presume che il possesso di droga sia per uso personale.
Per le quantità di sostanze considerate “ad utilizzo personale”, non ci sono parametri precisi e la valutazione.
La valutazione in ordine alla destinazione della droga è effettuata secondo parametri come:
– la quantità,
– la qualità e la composizione della sostanza , anche
– il reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché
– la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza oltre che sulla base delle concrete circostanze del caso.
Si presume che il possesso della droga è a fine di spaccio facendo riferimento ad elementi come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga.
3. A chi posso chiedere informazioni se vengo trovato in possesso di sostanza stupefacente per “uso personale”?
In ogni Prefettura – U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) si trova un ufficio chiamato N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) dove lavorano degli assistenti sociali e personale amministrativo disponibili a fornire le informazioni richieste. 
4. Di che cosa si occupa il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura?
Il N.O.T. si occupa dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti delle persone che vengono segnalate dalle Forze dell’Ordine, per possesso di sostanza stupefacente destinata “all’uso personale” e non allo spaccio (procedimento penale).
5. Cosa mi succede dopo che sono stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale?
Quando le Forze dell’Ordine trovano una persona in possesso di stupefacente, la segnalano al N.O.T. della Prefettura del luogo di residenza.
La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al competente laboratorio di analisi per determinare la qualità ed il quantitativo di principio attivo.
La Polizia effettua esami sulla sostanza sequestrata le Forze dell’Ordine e, in base ai risultati, confermano la contestazione redigendo un verbale “di contestazione dell’illecito amministrativo” che viene comunicato per iscritto al trasgressore. 
Una copia della comunicazione è trasmessa al Prefetto competente. L’interessato ha trenta giorni di tempo per far pervenire alla Prefettura scritti difensivi e chiedere un’audizione.

Il Prefetto (l’Ufficio N.O.T.) valuta i fatti e, ed entro quaranta giorni, convoca l’interessato ad un colloquio per valutare le sanzioni amministrative da irrogare o per formulare l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti


Se si è in auto, in moto o con altro veicolo a motore, le Forze dell’Ordine ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni.
Quando si tratta di una moto o motorino, viene ritirato il certificato di idoneità tecnica sempre per trenta giorni e viene disposto il fermo amministrativo del ciclomotore (30 giorni).
6. Cosa succede se mi trovano con qualcuno che ha con se’ della droga? 

Una lettura interessante:
“DROGA: perché ci sono strade in cui ti puoi perdere”
Guida pratica delle Iene, editore Fivestore R.T.I. 2013
Una guida pratica su cosa sono e come funzionano le droghe, cosa possiamo fare e cosa dice la legge


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Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da Enrico Ciocca e Alfonso Cauteruccio del team legale del Gruppo Telecom Italia nell’ambito di un’iniziativa pro bono per Save the Children.