Per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, la legge richiede in alcuni casi di acquisire il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, un organo presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali che ha la funzione di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

NOTA: Le funzioni precedentemente svolte dal Comitato per i minori stranieri sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il parere è richiesto per le persone che, durante la minore età, sono state affidate a comunità o enti di assistenza (articolo 2 della legge 184/1983), qualora non possano dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale di almeno due anni (vedi la scheda “Minori stranieri affidati o in tutela: rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età“)

Il parere del Ministero dovrebbe essere richiesto dal primo momento in cui risulta la presenza di un minore straniero in Italia, privo dei genitori o di altro adulto che esercita legalmente la potestà.

La richiesta deve essere fatta  da pubblici ufficiali (compreso il Questore), incaricati di pubblico servizio e da enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato (articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.12.1999 n. 535.

Se il parere non è stato richiesto, il Ministero dell’Interno ha dichiarato che dovrebbe essere richiesto da parte dell’affidatario del minore, prima di presentare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, inviando alla suddetta Direzione Generale una domanda usando il modulo messo a disposizione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a questa pagina.

Il modulo di richiesta è la  Scheda G  indicata dal Ministero a questa pagina del sito internet



Se il Ministero non risponde alla richiesta del parere 

Spesso i minori stranieri non accompagnati in età prossima ai diciotto anni non ottengono un  parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. In alcuni casi non risulta che sia mai stato richiesto dai servizi sociali o dalla struttura di accoglienza in cui i ragazzi erano ospitati. Alla maggiore età, può essere negato il rilascio di un permesso di soggiorno e possono ricevere un decreto di espulsione.
La Questura non può rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno solamente perché manca il parere dal Ministero.
La nuova legge del 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori  stranieri non accompagnati, articolo 13) ha rimediato a questo problema prevedendo che il permesso di soggiorno alla maggiore età deve essere rilasciato anche se manca il parere ministeriale.
La nuova legge è in vigore dal 6 maggio 2017.

RECAPITI:


Per contatti riguardanti il parere del Comitato e altro riguardante i minori stranieri in generale, oggi Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i recapiti sono i seguenti:

   

Ministero del Lavoro e delle Poilitiche Sociali
Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione

Divisione II: Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri

Via Fornovo 8, 00192 Roma

Per richieste pareri sulla prosecuzione del soggiorno alla maggiore età:
e-mail: minori-art32@lavoro.gov.it
oppure:
PEC: minori.art32@pec.lavoro.gov.it

Per segnalazioni/aggiornamenti sulla situazione di minori stranieri non accompagnati:       

e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it

PEC: minoristranieri@pec.lavoro.gov.it

Maggiori informazioni sull’ufficio ministeriale, attività e servizi per i minori stranieri


Riferimenti normativi:

Articolo 32 comma 1bis, come modificato dall’art. 3 c. 1 lettera g-bis del decreto-legge del 23 giugno 2011, 89, convertito con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 su soggiorno e allontanamento dei comunitari e di recepimento della direttiva UE sul rimpatrio degli extracomunitari in situazione irregolare)

Circolare del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2011

Circolare del Ministero dell’Interno del 16 novembre 2011

 

Informazioni aggiornate al 30 aprile 2016